Agorà IRC
ANNO I - N. 1 - novembre 2020 - www.agorairc.it
RIVISTA ON-LINE DEI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
I sincacati sono i promotori della giustizia sociale, per i diritti degli uomini del lavoro, nelle loro specifiche professioni. La lotta per i diritti è un normale adoperarsi per il giusto bene; non è una lotta contro gli altri(cfr. Giovanni Paolo II Laborem Exercens, 20)
I sindacati sono promotori della lotta per la giustizia sociale!
I sindacati sono i promotori della lotta per la giustizia sociale.
Giovanni Paolo II
TEMPO DI LOTTARE
IN COLLABORAZIONE CON


EDITORIALE di G. Favilla Tempo di lottare
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STORIA DELL'IRC a cura di P. NascentiL’insegnamento religioso tra fine Ottocento e inizio Novecento.
VITA SINDACALEL'attivitè sindacale e le comunicazioni
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IN QUESTO NUMERO
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Anno I - n. 2 - novembre 2020 Pubblicato su www.magglance.com/uilscuolairc
DIRETTORE Giuseppe Favilla VICE DIRETTORE Giuseppe EspositoREDAZIONEMonica Bergamaschi Diletta De LaurentiisGiuseppe Esposito Giuseppe Favilla Marcello GiulianoPasquale NascentiAndrea Robert
GFEDITING2020


EDITORIALE
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TEMPO DI LOTTAREdi Giuseppe Favilla
APPROFONDIMENTO a cura di M. Bergamaschi.L'Educazione Civica e l'IRC
ESPERIENZE a cura di M. Giuliano“IL CIELO È ANNUVOLATO” Dalle lanterne azzurre nella notte del mondo ad un libro scritto da bambini nella Bassa bergamasca.
DIRITTI & DOVERILavoratori fragili. Indcazioni in caso di contagio da Covid-Sars 19
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Nel primo vero editoriale di Agora IRC, di cui, indegno, ho l’onere e l’onore di coordinare la redazione,   desidero  parlare di lavoro, mi piacerebbe parlare di missione nella scuola... ma la missionarietà non richiede forse gratuità, disponibilità, donazione, dedizione, abbandono alla volontà di Dio affinché Lui operi e trasformi il cuore degli uomini? Dobbiamo essere realisti: la nostra è una professione, l'essere docente non solo deve essere illuminato dalla fede, per educare le coscienze, ma deve tendere alla formazione globale e come docenti della scuola pubblica, sia essa statale, che paritaria, deve essere dell'intera persona... e ciò lo facciamo da professionisti, come i nostri colleghi non di Religione! Spesso con i miei studenti parlo della dignità della persona e in modo particolare della dignità del lavoro. Con loro analizzo la società che ci circonda, la ricerca e la "lotta" per il giusto bene che ogni cittadino deve compiere e deve volere.
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NORMATIVA   a cura di G. EspositoLa Didattica Digitale integrata. Valutazione di alcune questioni.
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Quanto ancora le leggi, in continuo mutamento, permetteranno ciò senza se e senza ma? E quando non lo permetteranno più... e noi? La nostra serenità? Il nostro futuro... a quarant'anni, a cinquant'anni... ma anche a trenta: è lo Stato con le sue Leggi che dovrà garantire il nostro futuro o chi altro? Siamo in una fase storica della nostra vita in continuo mutamento territorialmente e universalmente, dove la multiculturalità e multireligiosità è sempre più evidente e alla stessa questione si sta affiancando un disinteresse e una marginalizzazione della giustizia e dell'equità, tutti contro tutti con un solo fine: l'individualismo! Siamo IdR alcuni da pochi anni altri da trenta e più, ne abbiamo sentito di ogni, qualcuno di voi ha beneficiato del concorso del 2004, altri, come me, è dal 2007 che lo aspetta fiducioso che quel giorno arrivi e che possa mettermi in gioco e avere una possibilità per essere sereno, almeno per il mio futuro lavorativo e con me molti di voi, perché lo so, conosco le vostre preoccupazioni e ho ascoltato il vostro grido silenzioso. E' necessario parlarne, liberamente, senza condizionamenti.... Qualcuno in passato, ma anche oggi,  ci accusato  di voler essere come gli altri docenti... che cosa c'è di male ad esserlo? Non siamo forse qualificati, non abbiamo sudato per poter ottenere il nostro titolo di studio? Non abbiamo investito tempo, dedizione, amore per i nostri studi, come quello di chimica, matematica... sc. motorie?Non bisogna seguire chi dice che l’atipicità è la nostra forza:
EDITORIALEdi Giuseppe Favilla
continua da pag. 2 Come sindacalista cattolico e praticante e come docente di Religione non posso  tacere; non posso chiudere gli occhi di fronte l'ingiustizia e le limitazioni di opportunità che è riservata alla nostra categoria di docenti. E' vero, con la stabilizzazione e ancor prima con l'incarico, godiamo di un trattamento economico e giuridico diverso... ma ciò può bastare? Quali opportunità per il nostro futuro professionale e quali ci sono state precluse o tolte? quali garanzie per poter crescere i nostri  figli o crearci una famiglia?
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l’atipicità è debolezza; l’atipicità è irrispettosa della dignità del lavoratore; l’atipicità contrattuale è il male sociale che deve essere sradicato da tutti i rapporti di lavoro dei precari e che questi siano trasformati in contratti a tempo indeterminato e non, come quelli degli incaricati annuali di religione, in contratti palliativi che di indeterminatezza hanno solo la certezza della scadenza del contratto ogni 31 agosto.Il nostro datore di lavoro è lo Stato e lo stesso ci deve garantire uguali diritti e non solo uguali doveri. Il nostro Ordinario è garante delle nostre abilità di docenti e che, ciò che insegniamo, è secondo la dottrina e l'aggettivo di cui porta il nome il nostro insegnamento ed infine della veridicità della nostra fede. Dunque, cari amici, solo con la nostra volontà; solo con la convinzione che la nostra professionalità non ha nulla di meno e nulla di più rispetto agli altri nostri colleghi, dobbiamo prendere consapevolezza che quello che dobbiamo affrontare nelle prossima settimane o mesi sarà un  Tempo per Lottare, non solo per sconfiggere la pandemia, attuando tutte le misure necessarie per evitare il dilagarsi del virus Covid-19, ma anche per rivendicare con forza le giuste istanze che da anni siano ascoltate e che nei prossimi mesi ciò dovrà esserci riconosciuto: un contratto a tempo indeterminato!Le modalità con cui chiediamo che ciò avvenga, così come condiviso da più parti, è che attraverso un’apposita legge vengano formulate le seguenti disposizioni assolutamente necessari: in primis venga salvaguardato il diritto all’assunzione degli idonei del 2004 senza ulteriori procedure concorsuali e un concorso per titoli di servizio e culturali, sul modello del concorso di Trento del 2018 o in alternativa una procedura semplificata non selettiva e che, al termine della procedura venga redatta una Graduatoria ad Esaurimento su base diocesana per tutti coloro i quali sono in possesso dell’Idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. Alcuni passaggi di questo primo editoriale per qualcuno non sarà la prima volta ad averlo letto, infatti è parte di un email inviata a colleghi per spronarli alla discussione e alla riflessione. All’epoca (era il 6 dicembre del 2014) ha avuto un impatto efficace e sono fiducioso che anche oggi, a distanza di 6 anni, possa ancora averlo.
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STORIA DELL'IRC
L’insegnamento religioso tra fine Ottocento e inizio Novecento:la “preistoria” deLl’IRC tra alterne vicende
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All’alba dell’unità italiana conquistata nel 1861, la celeberrima frase “Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani” accentuava l’importanza di amalgamare le diversità della penisola accomunandole sotto l’egida del tricolore. I governi laici che si susseguirono e le riforme non solo scolastiche che furono introdotte in senso liberale non sempre corrisposero – e di questo gli stessi governanti ne dovettero prendere presto atto – al reale sentire religioso di cui era intessuto il nostro paese, un tessuto profondamente cristiano. Il R.D. L.vo n. 3725 del 13 novembre 1859, ad oggi ricordato con il nome di “Legge Casati” in onore di Gabrio Casati, Ministro della P.I. (ogni successiva legge sarà denominata con il nome del Ministro della P.I. che la propose), inizialmente in vigore nel Regno di Sardegna e successivamente esteso a tutto il territorio del Regno d’Italia rappresentò un buon compromesso tra l’intento del Governo di creare un sistema scolastico nazionale d’impianto centralistico e il proposito di fornire un elemento di contatto con il “paese reale”. Da un lato si provò a sottrarre all’appannaggio dell’iniziativa privata e soprattutto della Chiesa cattolica la complessa realtà dell’istruzione e dall’altro si cercò di convincere la maggioranza cattolica ad accettare un sistema democratico governato da una minoranza che, pur senza sempre condividere la fede dei più, ne possedeva comunque il medesimo substrato culturale. La Legge Casati, la quale ordinava l’istruzione pubblica in due grandi cicli, quello elementare (6-9 anni, a sua volta suddiviso in inferiore e superiore) e quello dell’istruzione secondaria (rigidamente ripartita in istruzione classica, 10-17 anni, e istruzione tecnica, 10-15 anni) prevedeva, infatti, in ognuno dei due cicli, l’insegnamento della religione. L’istruzione elementare era affidata ai Comuni e includeva l’insegnamento religioso (art. 315) quale oggetto di esame semestrale sotto la supervisione del parroco (art. 325). Nell’istruzione secondaria, sia per quella classica (art. 193) che per quella tecnica (art. 278), l’istruzione religiosa veniva impartita da un Direttore spirituale nominato dal Ministero della P.I. Era fatta salva (art. 222) la possibilità di essere dispensati dal frequentare l’insegnamento religioso per gli alunni acattolici e per quelli il cui padre avrebbe dichiarato di provvedervi privatamente. Provando ad offrire qualche esempio sui contenuti della didattica dell’epoca, osservando più da vicino i programmi per l’istruzione elementare annessi al Regolamento emanato con R.D. n. 4336 del 15 settembre 1860, si evince che erano previste “lezioni di catechismo intorno ai principali misteri della fede” a cui si aggiungevano, nelle classi successive, sezioni sempre più complesse di storia sacra tratte sia dall’Antico che dal Nuovo Testamento. Per l’istruzione secondaria, i programmi erano stabiliti dal Regolamento emanato con R.D. n. 4311 del 22 settembre 1860 per l’istruzione classica e con Regolamento emanato con R.D. n. 4315 del 19 settembre 1860 per l’istruzione tecnica.
di PASQUALE NASCENTI docente nella scuola primaria
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I Direttori spirituali impartivano l’istruzione religiosa a tutte le classi contemporaneamente radunate all’oratorio. Risulta preponderante l’aspetto di preparazione ai sacramenti e ai contenuti più generalmente morali. Tale insegnamento si configurava infatti come insegnamento che “parlando ad un tempo al loro cuore ed alla loro mente, sollevi [gli alunni] ad un ordine più elevato di sentimenti e di idee che dovranno esercitare una benefica influenza su tutta la loro vita”. Quanto di fatto avvenne nelle singole aule resta, perlopiù, avvolto nel buio dell’incertezza. La scarsità di documentazione d’archivio non ci consente di avere un quadro chiaro di come si svilupparono le cose nel concreto, dato che molto dipese dalle autorità e dalle iniziative comunali. Sappiamo però che il gradimento della disciplina fu molto elevato: più del 90% degli studenti non vi rinunciò e quelli che vi rinunciarono appartenevano di fatto a piccole minoranze di altri culti. Di tutt’altro avviso erano gli amministratori liberali, urtati dal fatto che l’apprendimento della religione avvenisse ancora attraverso un metodo che pareva essere l’esatto opposto di quello razionalistico e scientifico ormai largamente in voga; si auspicava una trattazione approfondita della religione come fatto culturale e storico ma il metodo adottato era di stampo catechistico e dogmatico.Tale impostazione contribuì, molto probabilmente, ad aumentare le avversioni nei governi laici. La C.M. n. 274 del 29 settembre 1870, emanata all’indomani della “breccia di Porta Pia” dal Ministro Cesare Correnti, stabiliva che il padre che avesse voluto per i suoi figli l’insegnamento religioso avrebbe dovuto farne esplicita richiesta. La L. n. 3918 del 23 giugno 1877 aboliva di fatto i Direttori spirituali e la L. n. 3961 del 15 luglio 1877, cosiddetta “Legge Coppino”, non faceva più menzione dell’insegnamento religioso e introduceva una novità: “le prime nozioni sui doveri dell’uomo e del cittadino” (art.2). Tale normativa, dal tenore censorio, va inserita all’interno di un più vasto programma da realizzare a cui ambivano i governanti laici dell’epoca, cioè tentare la separazione tra il campo del potere temporale e quello del potere spirituale, confinando l’istruzione religiosa nella sfera familiare ed ecclesiastica, e preservandone la scuola, che doveva restare laica e di competenza degli amministratori. Tale programma si poneva nella comune linea della “Legge delle guarentigie”, in vigore dal 1871, resasi necessaria con l’annessione di Roma al Regno d’Italia, promulgata nel tentativo di separare i due poteri e garantirne le reciproche autonomie. Venne richiesto l’intervento del Consiglio di Stato che il 17 maggio 1878 esprimeva il parere secondo cui le recenti normative non avevano modificato quanto disposto dalla Legge Casati, nella quale l’istruzione religiosa figurava tra le materie di insegnamento. Più che questo parere, il bisogno formativo creatosi dalle recenti delegittimazioni legislative, unito all’incapacità dei genitori di fornire quell’educazione morale e religiosa che comunque continuavano a pretendere e desiderare per i priori figli, condusse il clero e parte del laicato cattolico a infondere nuova linfa all’insegnamento del catechismo da attuarsi nelle parrocchie o negli oratori. A questo scopo nacque nel 1876 il mensile “Il catechista cattolico” ad opera dei parroci della diocesi di Piacenza su sollecitazione del vescovo Mons. Giovanni Scalabrini, periodico che presto si diffuse in altre regioni anche grazie ai Congressi catechistici, il primo dei quali tenutosi proprio a Piacenza nel 1889. “Il catechista cattolico” non si occupava soltanto delle scuole di catechismo pensate per la preparazione ai sacramenti, le cosiddette Scuole della Dottrina, ma anche di quelle che venivano definite Scuole di Religione destinate alla formazione religiosa di coloro che frequentavano le scuole secon-
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ndarie, le università e in alcuni casi anche degli adulti. Nell’ottica più ampia di ricristianizzazione della società, il mensile si proponeva di richiamare i giovani alla frequenza delle Scuole di Religione e di pensare alle modalità per coinvolgere coloro che si erano allontanati dalla vita della parrocchia.Ad animare il dibattito contribuì la L. n. 407 del’8 luglio 1904, cosiddetta “Legge Orlando”, la quale non includeva l’insegnamento religioso ma introduceva tra le materie d’insegnamento della quinta e sesta classe “nozioni delle istituzioni civili dello Stato e di morale civile” (art. 10 c. 3). Un ulteriore parere del Consiglio di Stato del 12 dicembre 1907, che ribadiva l’obbligatorietà dell’insegnamento, spinse il Ministro Luigi Rava ad una soluzione di mediazione della questione con l’art. 3 del “Regolamento generale per l’istruzione elementare” allegato al R.D. n. 150 del 6 febbraio 1908 che recitava: “I Comuni provvederanno all’istruzione religiosa di quegli alunni i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio scolastico provinciale per mezzo degli insegnanti delle classi reputati idonei a quest’ufficio [...]. Quando però la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune non creda di ordinare l’insegnamento religioso, questo potrà essere dato, a cura dei padri che lo hanno chiesto, da persona che abbia la potestà di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio scolastico. In questo caso saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio scolastico”. Come si può constatare, l’insegnamento religioso resistette ma come disciplina opzionale e collocata fuori dall’orario scolastico, e di fatto ampiamente scelta grazie alla perdurante opera di persuasione dell’Azione Cattolica sugli amministratori locali. Il Regolamento Rava urtò specialmente i socialisti che tramite il deputato Leonida
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“Il catechista cattolico” non si occupava soltanto delle scuole di catechismo pensate per la preparazione ai sacramenti, le cosiddette Scuole della Dottrina, ma anche di quelle che venivano definite Scuole di Religione destinate alla formazione religiosa...
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Bissolati presentarono una mozione alla Camera dei Deputati dal 18 al 27 febbraio 1908 con la quale si invitava il Governo “ad assicurare il carattere laico della scuola elementare, vietando che in essa venga impartito, sotto qualsiasi forma, l’insegnamento religioso”. Dopo ampio dibattito la mozione Bissolati fu respinta. Ma la partita non era ancora chiusa del tutto. Con la L. n. 487 del 4 giugno 1911, cosiddetta “Legge Daneo-Credaro”, le scuole elementari, fino a quale momento a gestione comunale, transitarono sotto la giurisdizione dello Stato, ad eccezione di quelle nei capoluoghi.Va annotato un fatto non di poca importanza. Nonostante fossero ancora valide le dichiarazioni di Pio IX del 1868 sulla non convenienza – non expedit – della partecipazione dei cattolici all’attività politica del Regno, già dal 1909, sotto la spinta di Pio X, gli stessi cattolici si candidarono nelle liste liberali con esito positivo. Dal 1913 l’esperimento diventò una prassi tacita e informale conosciuta come “Patto Gentiloni” dal nome del conte che tessette le fila tra l’Unione Elettorale Cattolica da lui presieduta e i liberali giolittiani nelle cui liste furono eletti i deputati cattolici. Tra i sette punti del Patto ne era incluso uno specifico dedicato all’insegnamento religioso: “Sottrarre ad ogni incertezza ed arbitrio e munire di forme giuridiche sincere e di garanzie pratiche efficaci il diritto dei padri di famiglia di avere per i propri figli una seria istruzione religiosa nelle scuole comunali”. L’esperimento preparò il terreno: archiviato il non expedit e dopo la terribile tragedia della Prima guerra mondiale, il 18 gennaio 1919 don Luigi Sturzo fondava il Partito Popolare Italiano, ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, con lo scopo di rappresentare attivamente i cattolici alla vita politica del paese. Anche se tra i punti elencati nel programma troviamola libertà religiosa e la libertà di insegnamento, il neonato partito aveva evitato di esprimersi nei suoi documenti iniziali sulla questione dell’insegnamento religioso. Può darsi che si sentisse già abbastanza protetto dalla Legge Casati, mai espressamente abolita, o, molto più probabilmente, fu animato dalla volontà di mantenere distinti gli ambiti della Chiesa e dello Stato, evitando di accentuare il carattere confessionale del Partito nelle sue fasi primordiali. Tuttavia, non ne venne mai messa in discussione la legittimità né l’opportunità, non più rivendicando la tesi dei diritti della Chiesa ma quella del principio della necessaria congruenza tra i contenuti dell’istruzione pubblica e la coscienza etica e spirituale del Paese. Il dibattito fu concentrato, nel complesso, sulla tutela degli interessi delle scuole cattoliche, con toni comunque molto meno accesi di quelli che avevano abitato il confronto pubblico e parlamentare poco più di dieci anni prima. Le prospettive dell’insegnamento religioso furono gestite quotidianamente dall’Azione Cattolica con pressioni sui Comuni e sulle autorità scolastiche. Il 20 ottobre 1922, alla vigilia della Marcia su Roma, una Circolare del Ministro Antonino Anile ribadiva la possibilità dei preti di esercitare anche l’attività di insegnamento. Tuttavia un vero e proprio dibattito sull’istruzione religiosa nel quadro del sistema scolastico italiano riprese soltanto con l’annuncio dil dicembre dello stesso anno dei primi decreti della Riforma Gentile.
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ART. 24 CCNL 2016 COMUNITÀ EDUCANTE
la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento
COMUNITÀ EDUCANTE
...la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano
Art. 24 CCNL 2016-18
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VITA SINDACALE
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VITA SINDACALE  
"La dottrina sociale cattolica non ritiene che i sindacati costituiscano solamente il riflesso dellastruttura «di classe» della società e che siano l'esponente della lotta di classe, che inevitabilmente governa la vita sociale. Sì, essi sono un esponente della lotta per la giustizia sociale, per i giusti diritti degli uomini del lavoro a seconda delle singole professioni. Tuttavia, questa «lotta» deve essere vista come un normale adoperarsi «per» il giusto bene: in questo caso, per il bene che corrisponde alle necessità e ai meriti degli uomini del lavoro, associati secondo le professioni"
(Giovanni Paolo II, Laborem Exercens, 20)
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DAL SITO WWW.UILSCUOLA.IT
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Il nuovo Dpcm è in Gazzetta Ufficiale dal 4 novembre con validità dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. Le misure valgono sull’intero territorio nazionale con regole e divieti diversi qualora si tratti di zone ad elevata gravità (Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”-Arancione-) e quelle nelle quali ci sono situazioni di massima gravità (Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”- Rossa-). >>> Nella scheda le misure previste per la scuola (Clicca su..)
La scuola è istruzione non assistenza Non si può parlare di key worker. La scuola vale per tutti. La scuola ha una sua vera funzione che è quella di istruire ed educare. Non si possono scaricare sulla scuola esigenze, giuste, ma che attengono ad altre responsabilità e competenze. Gli studenti esclusi dalla didattica in presenza non possono costituire per il ministero un “problema didattico”. Non sono bastate le politiche seguite negli ultimi vent’anni caratterizzate da tagli, contenimento della spesa, politiche neo liberiste, tese a trasformare la scuola da funzione a servizio, adesso anche le istruzioni impartite dal ministero devono dare l’idea di una scuola – dove-non-si-fa-scuola – che deve trasformarsi in un parcheggio assistenziale.
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Il ministero complica le disposizioni del dpcm: la scuola non è sede di discriminazioni.
DPCM 3 novembre: le misure per la scuola.


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Contratto DID: quando la realtà supera l’immaginazione.
Uil Scuola: è un metodo che non condividiamo, una gestione dell’emergenza che non ci convince. Le scelte contrattuali restano, i governi passano. In un momento così complesso i riferimenti contrattuali sono la bussola dei lavoratori. Siamo convinti che la condivisione è la scelta prioritaria.
Contratto con modalità a distanza: troppe domande lasciate senza risposta
Nelle scuole si lavora con preoccupazione e la confusione normativa non aiuta – aggiunge Turi. Il lavoro agile è su base volontaria, ma nella scuola non si applica. La dad, didattica digitale a distanza, è didattica di emergenza. La did, didattica integrata digitale, è didattica oltre l’emergenza. E’ prevista da un atto amministrativo, le linee guida delle scuole superiori e presuppone che le scuole siano aperte, serve ad integrare la didattica in presenza. Altrimenti si passa alla didattica a distanza che è altro.
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Domande di pensione: le domande entro il 7 dicembre 2021
Sul contratto della DDI proponiamo il referendum. La parola ai lavoratori
Le dimissioni dovranno essere presentate on line col sistema web POLIS, cui collegarsi dal sito del Ministero dell’Istruzione, compresi gli Insegnanti di Religione. La stessa data di scadenza vale anche per coloro che, chiedendo il pensionamento anticipato con la legge Fornero e non avendo ancora compiuto 65 anni di età, intendono rimanere in servizio a tempo parziale. È fissata, infine, sempre al 7 dicembre 2020 la data di scadenza di presentazione della richiesta di permanenza in servizio per raggiungere la contribuzione minima (anni 20) per coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2021. L’istanza, in questo caso, va indirizzata al dirigente scolastico della scuola di servizio in modalità cartacea. Il personale scolastico in servizio all’estero ha facoltà di presentare le dimissioni dal servizio in forma cartacea.
La proposta che esce dall’Esecutivo Uil Scuola è quella di un referendum sull’ipotesi di contratto sulla didattica a distanza che, superando le distinzioni, e rispettando le diverse posizioni, offra ai lavoratori la forza di una scelta basata sul consenso, sulla condivisione, su regole certe, su diritti che abbiano fondamenta solide, non su palafitte dondolanti sull’onda dell’emergenza e dia una risposta di partecipazione democratica, l’unica che ci può mettere insieme per combattere il pericoloso nemico pandemico.


INTERVISTA AL COORDINATORE IRC UIL SCUOLA LOMBARDIA GIUSEPPE FAVILLA
La legge 159/2019 sta per compiere un anno e nell’art. 1bis si parla chiaramente di un concorso per gli insegnanti di religione che doveva essere bandito entro il 2020. Qual è la situazione attuale? Possiamo dire che siamo in una situazione di stallo; in una situazione nella quale risulta difficile districarsi specialmente di fronte ad una Amministrazione che, giorno dopo giorno, dimostra ostilità nei confronti dei sindacati e del personale della scuola. Il bando, che deve vedere la luce entro il 2020, così come nell’art. 1bis comma 1, allo stato attuale non c’è, non c’è nemmeno quella sorta di forzatura introdotta, per intenderci “previa intesa con la CEI”, nella quale dovrebbero delinearsi gli intenti comuni tra Conferenza Episcopale Italiana e Ministero dell’Istruzione riguardo appunto il bando di concorso. Ad oggi abbiamo avuto solo l’insediamento formale del tavolo tecnico, ma sulle scrivanie di entrambi gli organismi, almeno pubblicamente, non è presente alcuna intesa, dunque nessun bando di cui siamo a conoscenza…Dunque secondo lei l’intesa è un passaggio fondamentale per un  bando? Letto il dispositivo di legge è la condizione senza la quale il bando non può vedere la luce, cioè a dire: una pima stesura e una sua presentazione al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che dovrebbe dare un parere e successivamente l’informativa ai sindacati rappresentativi i quali, in un’ottica di collaborazione, ma soprattutto di tutela, possono indicare delle criticità e risolverli a favore dei concorrenti. L’intesa  di cui si parla, non trovando fondamento nella legge 121/1985 (per intenderci la revisione Concordataria), non è un atto formale vero e proprio così come avviene per le Intese quali: il riconoscimento dei titoli di studio (es. il DPR 69/2019), il riconoscimento dei percorsi di studio per
diventare docenti di religione e le indicazioni nazionali dell’irc (DPR 175/2012), ecc.. Si tratterebbe di una sorta di accordo tra le parti in cui si delineano dei criteri e delle linee guida da seguire per la stesura del bando, ciò sarà di certo argomento del tavolo tecnico misto CEI-MI.Dunque allo stato attuale nessun “intesa” e dunque nessun bando. Qual è la posizione della UIL Scuola riguardo la risoluzione del precariato?La nostra posizione  è chiara fin dall’inizio; fin dal 2018 quando con l’allora governo Renzi, il nostro Segretario Generale Pino Turi espresse chiaramente che prima di procedere ad un eventuale concorso selettivo era  necessario procedere con un concorso riservato straordinario per la risoluzione del precariato 
CONCORSO INSEGNANTI DI RELIGIONE: CHE FINE HA FATTO?
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alla stregua dei docenti abilitati del 2018 (i docenti della secondaria per capirci). Nel frattempo si  è aggiunta la procedura straordinaria non selettiva per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, un concorso riservato a quei docenti che avevano maturato almeno 24 mesi di servizio e graduatorie ad esaurimento. Gli unici a rimanere fuori da qualsiasi forma di procedura straordinaria e non selettiva sono stati i docenti di religione cattolica: ben 15000 docenti potrebbero accedere ad un concorso oggi per una dotazione organica, così come stabilito dalla legge 186, pari a circa 6500 posti nell’organico del 70%. Pensi che nella sola Lombardia i posti a concorso supererebbero le 1300 cattedre tra infanzia/primaria e tutta la secondaria, attualmente i docenti in ruolo in nella mia regione sono poco più del 30%, a fronte del 70%. Un concorso selettivo, così come purtroppo sembrerebbe essere quello stabilito dall’art. 1bis comma 1 della legge 159/2919, rappresenta una grave offesa alla storia lavorativa di migliaia di docenti qualificati che in questi anni hanno formato e continuano a formare le coscienze e le menti in un’ottica di giustizia e di pace. Dunque privare o limitare la possibilità che il loro servizio possa essere valorizzato pienamente attraverso una procedura straordinaria non selettiva, come quella richiesta unitariamente più volte in questi anni, sarebbe un grave atto di ingiustizia! Come UIL Scuola chiediamo rispetto; chiediamo giustizia ed equità e ribadiamo che è necessaria una procedura straordinaria, per soli titoli e servizio, per la risoluzione del precariato dei docenti di religione cattolica i quali sono in possesso di abilitazione alla professione; dunque abilitati in virtù del parere del Consiglio di Stato del marzo del 1958. Il Ministero poteva già risolvere una parte del precariato sarebbe bastato applicare quanto previsto dalle legge 159? Certamente! Un’occasione persa da parte del Ministero per dare una prima risposta al precariato: l’assunzione degli idonei dell’unico concorso del 2004! Circa 2300 docenti che hanno superato il concorso e che, a scadenza della triennalità, seppur in presenza di posti liberi in organico del 70%, non furono assunti negli anni successivi al 2007. La legge di cui sopra all’art. 1bis comma 3 prevede che “nelle more dell’espletamento del concorso di cui al comma 1” avvenga lo scorrimento della graduatoria del 2004 per l’assunzione su posti liberi e vacanti. Ebbene lo scorrimento è stato del tutto insufficiente e umiliante; uno scorrimento legato non tanto ai posti liberi effettivamente nell’organico, circa 6000, ma sui pensionamenti con un piccolo aumento del 20%: assunti 467 docenti a fronte di 2300 ancora presenti nelle graduatorie regionali su basa diocesana. I restanti, pur insegnando in quella porzione di cattedre disponibili nell’organico del 70%, si vedono negati ancora una volta un diritto, tra le altre cose riconosciuto dalla legge stessa. Questi colleghi non saranno lasciati soli ed è giusto prevedere un ulteriore scorrimento della graduatoria. Ma i problemi per  i colleghi assunti a tempo indeterminato non sono finiti…A quali problemi fa riferimento? Alla stipula dei contratti, avvenuto con quasi due mesi di ritardo e alla mancata applicazione immediata della tutela della retribuzione fino ad allora percepita. Come è noto, un qualsiasi docente precario immesso nei ruoli non è in godimento di alcun beneficio economico successivo alla fascia iniziale. Quasi tutto il personale della scuola al momento dell’assunzione in ruolo è in godimento dello stipendio fascia 0-8, ma i docenti di religione che beneficiano della ricostruzione di carriera, dunque equiparati economicamente ai docenti di ruolo, al momento dell’assunzione un ruolo sono in godimento di stipendi corrispondenti alle fasce mediamente tra la 15 o la 21… e per qualcuno/a anche la 28.                                Continua a pagina 26
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IN QUESTO NUMERO


APPROFONDIMENTO
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EDUCAZIONE CIVICA E IRC


di MONICA BERGAMASCHIdocente nella Secondaria di II grado
Con la Legge 20 agosto 2019 n.92 si introduce l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica e se ne stabilisce l’entrata in vigore dal 1 settembre 2020.  A tale insegnamento viene affidato il monte ore annuo obbligatorio minimo di 33 ore da raggiungersi, da parte degli istituti, tramite la quota di autonomia utile per modificare il curricolo. La legge determina a chi possa essere affidato l’insegnamento, introducendo l’elemento di contitolarità, viene fissato il compito di coordinamento e si rendono manifeste cadenze e modalità di valutazione. La Legge prevede che vengano definite, con Decreto Ministeriale, le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (DM n.35 22 giugno 2020), tenendo a riferimento tematiche specifiche (nuclei tematici dell’insegnamento L 92 20 agosto 2020 art 1, comma 2: 1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità; 2. Cittadinanza attiva e digitale; 3. Sostenibilità e diritto alla salute e al benessere della persona.). La normativa dedica spazio anche alla prospettiva di formazione dei docenti, al rapporto scuola e territorio, alla valorizzazione delle migliori esperienze e infine vengono esplicitate clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria. La Nota ministeriale n.19479 del 16 luglio 2020 predispone un piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica, la progettazione delle iniziative formative e l’assegnazione delle risorse finanziarie.
Dall’entrata in vigore della legge non poche sono state le perplessità che riguardano il rapporto Irc/educazione civica.
L’insegnamento della religione cattolica concorre alla composizione del curricolo della nuova disciplina? L'allegato A delle Linee guida per l'insegnamento dell’educazione civica  del 22 giugno 2020 attribuisce particolare rilievo al tema della trasversalità della disciplina. Il ministero evidenzia che gli obiettivi di apprendimento e le competenze attese sono molteplici, non esclusivamente disciplinari e quindi non certamente ascrivibili a una singola disciplina. Le singole istituzioni scolastiche devono aggiornare i curricoli di istituto e individuare uno spazio pratico per poter accrescere le abilità e le competenze che riguardano l’educazione civica. Il Ministero sottolinea con decisione che lo spazio, anche orario, da dedicare all’educazione civica non va definito in modo rigido, si deve creare un terreno di scambio aperto in cui discipline ed esperienze di cittadinanza attiva possano interagire armoniosamente collegandosi e andando a confluire in un unico curricolo. Viene ribadito ripetutamente che ogni disciplina, dunque, presumibilmente, anche l’Irc, concorre a completare il bagaglio civico, sociale, culturale ed esperienziale di ogni alunno.L’insegnante di religione cattolica può contribuire all’insegnamento dell’educazione civica? Il monte ore annuo minimo previsto per l’educazione civica è di 33 ore che devono essere svolte in via ordinaria, “nell’ambito
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della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe.” (Contitolarità). Il Ministero sottolinea che qualsiasi sia la configurazione dell’insegnamento dell’educazione civica e la sua collocazione all’interno degli spazi orari, mai devono essere compromesse la trasversalità e la corresponsabilità collegiale all’interno del consiglio di classe. Fin qui sembrerebbe non ci siano ostacoli alla contitolarità dell’idr dell’educazione civica, ma alcuni avanzano dubbi derivanti dalla confessionalità dell’irc. Le linee guida ministeriali, però, fissano l’oggetto e gli aspetti metodologici dell’educazione civica chiarendo che i contenuti essenziali sono già impliciti nelle conoscenze su cui si fondano i principi delle varie discipline. Il fine del curricolo di educazione civica sarà quello di renderli evidenti, manifestando chiaramente anche la loro interconnessione e la loro efficacia applicativa nel processo educativo degli alunni. Detto ciò viene da chiedersi se la trattazione di alcuni argomenti di religione cattolica in modo culturale, così come dovrebbe essere, non riveli in modo naturale la loro rilevanza e piena partecipazione al perseguimento delle competenze attese per l’educazione civica. Se, ad esempio, venisse trattato il tema dei “Patti lateranensi” che regolano il rapporto tra Stato e Chiesa, questa lezione non tradirebbe la confessionalità della materia, ma non sembra che ciò pregiudicherebbe la sua valenza culturale o la sua importanza in riferimento al curricolo di educazione civica. Resta aperto anche un altro interrogativo: ai non avvalentisi può essere proposto un contenuto dell’educazione civica dall’ Idr? Il fatto che l’orario complessivo annuale non possa essere inferiore alle 33 ore e che vada individuato all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidato ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia sembrerebbe suggerire la possibilità di superare creativamente i rigidi limiti imposti dalla non adesione dei ragazzi e delle famiglie all’ora di religione cattolica. Anziché porre necessariamente le ore di educazione civica svolte dall’ idr fuori dalla quota oraria minima, si potrebbe, per esempio, ragionare come quando un idr accompagna la classe in un viaggio d’istruzione, a maggior ragione quando l’attività di educazione civica pianificata si traduce in un’esperienza extradidattica? La trasversalità è un elemento di novità che caratterizza l’educazione civica rendendola diversa dalle altre discipline tradizionali e permettendole di superarne le regole. L’educazione civica viene considerata, infatti, come la radice di un valore trasversale che va declinata nella sua interazione con le discipline di studio e con le diverse esperienze extra disciplinari.L’idr può essere coordinatore di educazione civica di classe o referente di istituto?
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Nel primo ciclo l’insegnamento dell’educazione civica è affidato in contitolarità ai docenti individuati sulla base dei contenuti del curricolo. Tra essi viene scelto un coordinatore. Nel secondo ciclo l’insegnamento sarà assegnato, di preferenza, al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche contitolare nel Consiglio di Classe che curerà anche il coordinamento. Se non vi fossero docenti abilitati nelle discipline giuridico economiche, l’insegnamento spetta in contitolarità a più docenti e il coordinamento spetterà a uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. A uno dei coordinatori per l’educazione civica, individuato, su proposta del dirigente scolastico, dal Collegio stesso, vengono attribuite funzioni di referente. Una volta stabilito che al docente di religione possa spettare la contitolarità dell’insegnamento di educazione civica, sembrerebbe pacifico che lo stesso possa ricoprire anche la funzione di coordinatore o di referente. Alcuni esprimono perplessità in proposito, sulla base del ruolo svolto dal coordinatore in sede di valutazione.L’idr partecipa alla valutazione dell’educazione civica? L’educazione civica è soggetta a valutazioni periodiche e finali per il primo e il secondo ciclo. Il Collegio dei docenti deve stabilire dei criteri di valutazione per questa nuova disciplina e con essi integrare quelli già deliberati e inseriti nel PTOF. Spetta al docente coordinatore di educazione civica, in sede di scrutinio, formulare la proposta di valutazione, espressa in decimi, sulla base degli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del team o del consiglio di classe tramite alcuni strumenti condivisi, come rubriche o griglie di osservazione. Tali strumenti devono servire a rilevare il conseguimento di conoscenze, abilità e competenze previsti dal curricolo per educazione civica. Poiché la valutazione è collegiale non sembrerebbe avere senso l'esclusione dell’idr dall’assegnazione collettiva del voto e, visto che, il coordinatore di educazione civica formula la proposta di valutazione sulla base di quanto espresso dall’intero team o consiglio di classe, non sembrano esserci ostacoli legati all’attribuzione del voto, perché egli possa ricoprire il ruolo di coordinatore di educazione civica.
"L’educazione civica viene considerata, infatti, come la radice di un valore trasversale che va declinata nella sua interazione con le discipline di studio e con le diverse esperienze extra disciplinari"
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ESPERIENZE
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“IL CIELO È ANNUVOLATO”Dalle lanterne azzurre nella notte del mondo ad un libro scritto da bambini nella Bassa bergamasca.Filastrocca su Covid-19    Io resto a casa.Ci sto ma non sono molto persuasa.E con questo “andrà tutto bene”accompagnato da continue sireneil panico non conviene.  Rischieremmo di perdere la franchezzaMolto importante per vivere senza arrendevolezza.La didattica a distanzaÈ di aiuto ma non abbastanza.  Per fortuna la nostra fantasia è alleataPer arrivare a fine giornatae poter dire che è stata adorata.  (Anita Bianchi, da Il Cielo è annuvolato, 2020)  
di MARCELLO GIULIANOdocente  nella scuola primaria
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Ins. Irene Carminati
Il 23 Febbraio u. s, la ‘zona rossa’ di Codogno, Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo isolava 50.000 persone. In bergamasca, la situazione progressivamente si aggravava, non solo in Val Seriana, ma anche nella Bassa. Televisioni e giornali, 24 ore al giorno, -come in effetti anche ora-parlavano solo di ‘contagi’, emergenza, paura ed ansia. I numeri drammatici accrescevano nella popolazione i timori per la salute, il futuro delle attività lavorative, i figli che non potevano frequentare regolarmente la scuola, od uscire serenamente di casa. Le nuvole si sovrapponevano ad un cielo, di fatto azzurro. Sembrava che la televisione ormai non fosse in grado che di parlare solo del dramma, mentre i ‘drammi del mondo’ (guerra in Libia, migranti in Grecia, dittatura in Turchia, e molto altro) scomparivano perfino dalle Agenzie Stampa.   Tramite i ‘social’, le persone si stringevano le une alle altre, ‘postando’ continui messaggi di reciproco sostegno, inventando quei numerosi hashtag (‘cancelletto’ -#- associato a parole chiave che facilitano le ricerche tematiche in un social network) del genere #iorestoacasa. Intanto, si faceva strada un sogno diverso: #noiscriviamodacasa, una possibilità sempre vera e non solo legata alla ‘chiusura’. In quei giorni, una maestra ed altri amici, insieme alla Parrocchia di San Michele Arcangelo in Arcene, idearono un segno che nell’oscurità ridesse luce e conforto: le fiamme azzurre. Lumini, che venivano accesi ogni sera sui davanzali di molte case ad illuminare un pensiero, una preghiera … per tracciare un sentiero capace di cogliere un senso in quanto accadeva. Da quella prima iniziativa, incontrando numerose persone della porta accanto, come anche gli Alpini, in prima linea in tutti questi mesi, la stessa Maestra, Irene Carminati, sognava un passo oltre, partendo dalla propria professione di insegnante elementare. Tramite amici, la pagina facebook di Fiammazzurrarcene e giornali, Maestra Irene propose di aiutare i bambini delle scuole, tra i sei e i tredici anni.
Ins. Irene Carminati
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Tramite amici, la pagina facebook di Fiammazzurrarcene e giornali, Maestra Irene propose di aiutare i bambini delle scuole, tra i sei e i tredici anni. Essi trovarono, in quei mesi di ‘chiusura’, uno spazio nella propria anima per scrivere da veri piccoli autori. Ne nacque un libro di poesie, racconti, riflessioni, con il quale raggiungere più scopi: impiegare il tempo, riflettendo davanti a quel tremendo foglio bianco che da sempre ha spaventato molti e può invece divenire un amico, e raccogliere fondi per sostenere l’opera degli Alpini impegnati nella costruzione dell’Ospedale da Campo di Bergamo. Un ringraziamento divenuto subito dono anche a tanti altri bambini ricoverati, per le più diverse malattie, nella pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Editore del testo, Sestante edizioni di Ranica (BG), ambiente di lavoro che in quel momento risentiva non poco della difficile situazione della Val Seriana. Una risposta alla paura attraverso l’espressione verbale e iconica di pensieri, sentimenti, emozioni di bambini e famiglie, ridiventate il contesto principale di vita.  “Il cielo è annuvolato”, ecco il titolo tratto da uno scritto di quegli autori, che, entusiasticamente, hanno collaborato al libro. Centotredici componimenti di natura diversa.
Il libro è acquistabile presso le librerie Fonte Viva e Mondadori Book Store, di Treviglio,  Mondadori Point di Martinengo, come presso le sedi degli Alpini del territorio.
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Caro Diario, oggi ho letto un libro, che parla di noi, della nostra speranza … la speranza di tornare liberi … (Giada Vidoni)
Galleria di immagini e parole. dal libro "Il Cielo Annuvolato"
… A volte vago per la casa facendo finta di passeggiare
e osservo ciò che mi circonda.
Immagino il suono delle campane
Il dolce fruscio dell’acqua nelle fontane, e le voci e le risate felici delle persone lontane che mai come ora vorrei avere qui vicine.
In questa Pasqua così diversa Un pensiero il cuore mi attraversa: in questi giorni la speranza non va persa. (Lorenzo Ranghetti)
VITA SINDACALE
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Continua da pagina 16. Ma con l’assunzione in ruolo, pur essendoci una norma di legge che ne garantisce come assegno ad personam la differenza tra lo stipendio iniziale e quello in godimento (circa 400/600 € a seconda della fascia di anzianità) per la stragrande maggioranza dei 467 non è stata applicata, cosicché colleghi che ad agosto percepivano 1800€ oggi si ritrovano dopo 21 anni e più di servizio con lo stipendio base . Siamo intervenuti presso alcune RTS chiedendo (mediante formale decreto) l’applicazione dell’art. 1-ter della legge 27 del 3 febbraio 2006 “1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento”. L’applicazione di questa norma non è successiva al superamento dell’anno di prova, bensì deve essere immediata per far fronte alla situazione economica in cui si trova il lavoratore a garanzia di quanto già percepiva in precedenza.Quali azioni si pensa come sindacato di mettere in atto per la tutela del lavoratore docente di religione cattolica? Le azioni sono molte e tutte necessarie. La valorizzazione del lavoratore della scuola è un argomento trasversale; la tutela del lavoratore della scuola è il nostro motivo ispiratore da sempre e in questa idea di tutela e di salvaguardia entrano a pieno titolo questa particolare porzione del corpo docente. Il docente di religione è pienamente inserito nell’organico dell’autonomia con gli stessi doveri e deve godere, dunque, degli stessi diritti degli altri docenti. Primo fra tutto che venga garantito anche per i docenti di religione un contratto a tempo indeterminato in applicazione della legge 186/2003;  si tratta di applicare un diritto che trova fondamento nella nostra Carta Costituzionale, e che ciò avvenga  alla pari degli altri. Oggi non è più possibile procrastinare scelte doverose e che l’Amministrazione,  il Ministero dell’Istruzione, nel rispetto delle relazioni sindacali, dunque confrontandosi con i sindacati e non come atti unilaterali, deve farsene carico e risolvere concretamente la problematica. Noi come UIL Scuola lottiamo accanto ai docenti di religione e chiediamo agli stessi docenti di farsi eco della nostra battaglia a loro favore, sostenendoci in questa lotta condivisa, ripeto, per la giustizia e l’equità di trattamento.
FLASH sul contratto scuola
Art. 29 -attività funzionali all'insegnamento
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L'art. 29 del CCNL 2007, confluito integralmente nel CCNL nel contratto viggente, Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.I docenti collocati in part-time o con spezzone orario partecipano fino a 40 ore per attività previste alla lettea "a", mentre applicheranno la proporzione per la lettera "b".


NORME E CONTRATTI
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATAValutazione di alcune questioni
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di GIUSEPPE ESPOSITOdocente nella Secondaria di II grado
Il 25 ottobre scorso è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in merito alle modalità e i criteri lavorativi da adottare in modalità a distanza. Tante sono le criticità, che nelle diverse fasi del tavolo di confronto, sono state avanzate dai sindacati, tanto da essere stata firmata solo da una parte delle OO.SS., altre, come la UIL Scuola, non hanno firmato. Ad oggi si evidenzia che ancora per l’ennesima volta non si riesce a stabilire un dialogo di confronto sereno tra le OO.SS. e il ministero di Viale Trastevere. È doveroso  ricordare, a tal proposito, che dallo scorso febbraio i docenti hanno messo in atto nuove strategie e metodologie di insegnamento ricorrendo dapprima alla DaD, in molti casi improvvisando e sperimentando nuovi scenari didattici; per poi a settembre trovarsi a fronteggiare la Didattica Digitale Integrativa. Entrambe le realtà perseguono una comune finalità: garantire il diritto costituzionale di istruzione ai nostri alunni. Ad oggi i docenti sono maggiormente consapevoli che progettare e insegnare in modalità a distanza richiede un dispendio di energie e formazione superiore rispetto alla didattica classica in presenza. Tuttavia, nell’ipotesi di contratto innanzitutto non si evincono incentivi economici, anzi nelle premesse è così specificato: “che dalla presente contrattazione non può derivare in alcun modo un onere finanziario aggiuntivo o ulteriore per lo Stato rispetto a quanto stabilito dall’articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e dall’articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162”. È doveroso richiamare l’attenzione sul lavoro dei docenti, sia per quanto riguarda l’aspetto di intensificazione del lavoro sia per quanto riguarda l’eventuale aggiornamento hardware o software a cui i docenti tutti dovrebbero aver diritto. Sotto questo secondo aspetto si è più volte detto, con forma e fare molto superficiale: “ma i docenti hanno la carta docente”! Ricordiamo che finora è stata limitata ai soli docenti di ruolo, pertanto i tantissimi supplenti a vario titolo non ne possono usufruire. Perché non trasformare questa carta docente in una voce interna al cedolino mensile sulla base di 500/12 (41,67€ al mese per tutti). Per ora nel contratto è previsto il ricorso a investire da parte delle scuole esclusivamente sulla formazione dei docenti. È doveroso richiamare l’attenzione su un ulteriore aspetto che necessita di riflessione: diversi i milioni di euro investiti in banchi con le rotelle, il cui impiego nelle aule non fa altro che sottrarre spazio alla sicurezza, soprattutto nell’impossibilità di mantenere una posizione statica data la sua circolarità a 360 gradi, pertanto a rigore delle norme anti-covid per ogni banco a rotella a distanza di sicurezza bisognerebbe sottrarre 4 banchi classici dall’aula. Un vero spreco di denaro! Ad oggi, tutti questi banchi a rotelle sono accantonati per lo più nelle palestre o nei corridoi delle nostre scuole. Ammesso anche l’utilizzo in sicurezza, si connota un ulteriore difficoltà, di gran lunga non ragionata probabilmente dalla Ministra Azzolina: uno studente di un liceo classico per poter tradurre la versione di greco o latina avrebbe solo lo spazio per posizionare sul banco il foglio protocolla e
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la penna, lasciando alla fantasia dove collocare il dizionario e il foglio con il testo da tradurre. Anche qui soldi pubblici che potevano certamente essere investiti sul rinnovo del contratto o sotto forma di indennità per la DDI fino al perdurare dell’emergenza. Ma non è solo questo … c’è molto altro che potremmo continuare ad elencare. Ancora una volta i docenti vengono declassificati economicamente nell’esercizio della loro professione. Ecco “alcune” criticità, poiché in realtà sono molte di più, dell’ipotesi del contratto: l’art. 1 si intitola: Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI: prevedendo anche che qualora siano sospese le attività didattiche in presenza si ricorra alla DDI, garantendo però la frequenza in presenza per gli studenti con disabilità con bisogni educativi speciali. Se da un lato questa forma di garanzia prevede tutta una serie di benefici verso gli studenti più fragili e in difficoltà, è opportuno sottolineare che una delle criticità è sicuramente relativa al percorso di inclusione. Provate a immaginare la scena: aula, docente in orario, docente di sostegno e studente BES. Già il solo pensiero di fare lezione in aula vuota è qualcosa che limita la professionalità del docente. Forse sarebbe il caso di agevolare i docenti dall’erogare la DDI dalle proprie case sotto la formula dello smart-working. Oltre che limitare spostamenti e affluenze ai mezzi di trasporto, erogando la DDI dal proprio salotto o dal proprio ambiante familiare sarebbe un alleggerimento dello stress psicologico rispetto al trovarti in classe da solo, o in tre. L’articolo 3 presenta la “Ripartizione dell’orario di lavoro del docente”: non sembra accorgersi di una consapevolezza da parte del ministero di un sovraccarico di lavoro per i docenti, tuttavia ci sembra preoccuparsi che almeno le ore di cattedra siano articolate tra attività sincrona e asincrona. L’art. 6 recita: “La prestazione di lavoro in modalità DDI è svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008”. Nonostante il richiamo al testo unico sulla sicurezza in modo esplicito e il documento pubblicato dall’INAIL sulle norme di sicurezza relativo al lavoro agile, non è sufficiente nell’ipotesi di contratto riferirsi a una norma che è stata pensata dal legislatore in una situazione di normalità. La sicurezza dei lavoratori nella scuola merita un ampliamento. Un aspetto da non sottovalutare è certamente quello correlato alla salute del lavoratore docente, insieme anche allo stress correlato da una nuova impostazione metodologica e professionale a cui rispondere. Pertanto, è necessario, se non addirittura doveroso, sollevare la questione relativa alla sicurezza, e non limitarsi a citare norme o leggi, sebbene ancora valide e in vigore. Giusto per portare un esempio in tema: l’esposizione al videoterminale per più di 20 ore settimanali: per un docente delle superiori 18 ore sono quelle in cattedra davanti a un pc; a queste bisogna aggiungere tutte le ore da dedicare alla predisposizione delle verifiche e le correzioni delle stesse, sempre dinanzi a un videoterminale; ancora, altre ore da dedicare alla preparazione e progettazione delle lezione e dei materiali; poi si devono aggiungere le ore di partecipazione agli organi collegiali, i colloqui con i genitori, il ricevimento settimanale … insomma un docente trascorre sicuramente molto più delle 20 ore settimanali previste dalle norme di sicurezza. Infine, notiamo come manchino chiari elementi relativi alla vigilanza on-line degli studenti. Sebbene non in presenza, ma se dovesse accadere qualunque qualcosa (basti pensare anche all’uso della telecamera spenta) durante una lezione in modalità DDI, in che maniera il docente è responsabile dell’illecito del suo studente
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È necessario che il Ministero si adoperi quanto prima a risolvere le finora citate criticità e anche quelle non descritte, proprio perché questa ipotesi di contratto ci sembra una toppa che rovina il bel vestito dell’insegnante. Sarebbe utile ingaggiare un buon sarto e cucire a mestiere un’ipotesi che dia dignità, sicurezza e professionalità alla categoria dei docenti, ormai da troppo tempo trascurata e impoverita.
DAL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Articolo 1
Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI
Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioniscolastiche.La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, non in malattia certificata, svolgerà la DDI da casa laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, 1, CCNL2016/18.
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DIRITTI
&
DOVERI
I LAVORATORI FRAGILIIndicazioni in caso di contagio da Covid-Sars 19
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La circolare ministeriale, a nostro parere, va considerata un atto temporaneo e immediato, per offrire ai dirigenti scolastici, uno strumento per fare fronte all’emergenza di una scuola che parte senza che siano sciolti i nodi e i presupposti per il suo duraturo  funzionamento. La circolare utilizza uno strumento normativo pensato per i casi dei lavoratori inidonei alla funzione che ovviamente male si adatta alla situazione nuova introdotta della pandemia. Infatti, i lavoratori in questo caso sono perfettamente idonei a svolgere le loro mansioni: sono in grado di fare l’insegnante o di svolgere il lavoro di collaboratore scolastico. Non c’è inidoneità alla funzione. Inidoneo è l’ambiente di lavoro, per la tutela e la sicurezza sanitaria in particolare dei lavoratori c.d. fragili. È questo il punto di partenza.
Si tratta di un provvedimento che offre una risposta immediata ai dirigenti scolastici, in emergenza. Quanto può durare? Un mese. Poi, bisognerà predisporre un provvedimento legislativo che dia attenzione a queste persone. Serve uno strumento giuridico nuovo, quello attuale è improprio ed inefficace. Insomma, se nella fattispecie relativa all’inidoneità, l’interesse ad ottenere una utilizzazione in altri compiti è del lavoratore malato, in questo caso, è il datore di lavoro (lo Stato attraverso i suoi Organi, i dirigenti scolastici) che ha il dovere di tutelare e prevenire la malattia. Siamo in una fattispecie totalmente diversa, si tratta di sorveglianza sanitaria e non di gestione di uno stato di malattia invalidante. L’onere non è a carico del lavoratore ma del datore di lavoro, dello Stato che ne deve garantire la sicurezza. Non si può scaricare sui lavoratori una responsabilità per cause non imputabili a loro. Siamo di fronte ad una fattispecie che intreccia Statuto dei lavoratori e Codice civile che riconoscono diritti economici e lavorativi. L’attività professionale, di natura contrattuale sinallagmatica tra prestazione e controprestazione se non può essere resa per cause non imputabili al lavoratore si estingue e non può rappresentare un pregiudizio, per il lavoratore stesso: è quanto prevede il Codice Civile. Del resto, è lo stesso contratto scuola che si rivela, ancora una volta, strumento di garanzia moderno e flessibile: chi è malato incurabile non perde stipendio e posizione giuridica. Possibile che chi ha una situazione di fragilità connessa al Covid-19, quindi neanche malato, rischia la decurtazione economica e persino il licenziamento? Un vero paradosso. Si vorrebbe ribaltare l’onere e addossare i danni della pandemia sui singoli lavoratori. Certo non ci sono condizioni uguali e molto dipenderà dalle singole situazioni: il grado di sicurezza va valutato in relazione al grado di pericolo che il medico competente dovrà valutare, ma in tanti potrebbero trovarsi senza reddito, se non ci fossero situazioni di sicurezza alternativa all’interdizione dal lavoro. “Non lasceremo nessuno da solo”, ha detto la ministra. Ora serve responsabilità politica e coerenza. Non si possono sciogliere in una circolare diritti democratici del lavoro. La ministra richieda al Consiglio dei ministri e al Parlamento una norma specifica per la scuola. Serve uno strumento giuridico ad hoc. Viceversa per i casi gravi in cui non ci sono alternative all’interdizione, il lavoratore si troverà – per effetto di questa circolare – in malattia con le conseguenze previste per la decurtazione dello stipendio fino al licenziamento che coinvolgerà, in misura diversificata, sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato che hanno periodi di “comporto” differenziati, ma che portano alle stesse conclusioni di perdita di un diritto sacrosanto alla retribuzione e allo status giuridico conseguito con immensi sacrifici. Per questo serve una norma che introduca nuove prerogative e procedure con l’obiettivo di salvaguardare i diritti acquisiti che non si possono sciogliere nelle righe di una circolare – uno strumento non idoneo e che male si adatta ad una situazione totalmente nuova che stiamo vivendo – che non può che essere temporanea. Clicca su:
La condizione dei lavoratori fragili è un fatto nuovo, connesso all’emergenza Covid-19.www.uilscuola.it
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