Agorà IRC
ANNO II- Supplemento - gennaio 2021 - www.agorairc.it
RIVISTA ON-LINE DEI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
I sincacati sono i promotori della giustizia sociale, per i diritti degli uomini del lavoro, nelle loro specifiche professioni. La lotta per i diritti è un normale adoperarsi per il giusto bene; non è una lotta contro gli altri(cfr. Giovanni Paolo II Laborem Exercens, 20)
I sindacati sono promotori della lotta per la giustizia sociale!
Bisogna sopportare ciò che manda il cielo; ma un cuore nobile non tollera nulla d'ingiusto. Friedrich Schiller
EDIZIONE STRAORDINARIA di un CONCORSO (ingiusto) ORDINARIO
IN COLLABORAZIONE CON


PRESENTAZIONE di G. Favilla
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LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' a cura di P. Nascenti
IN QUESTO NUMERO
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Anno II - Supplemento - gennaio 2021 Pubblicato su www.magglance.com/uilscuolairc
DIRETTORE Giuseppe Favilla VICE DIRETTORE Giuseppe EspositoREDAZIONEPaolo Bellintani Monica Bergamaschi Diletta De LaurentiisGiuseppe Esposito Linda Di Cesare Giuseppe Favilla Marcello GiulianoPasquale NascentiAndrea Robert Elena Santagostini Francesco Sica
GFEDITING2021
EDITORIALE di E. Santagostini Questione di dignità, non di privilegi.
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PRESENTAZIONE
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LA VOCE AI LAVORATORI IdRdi Giuseppe Favilla*
I TITOLI DI STUDIO a cura di M. Bergamaschi.
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L’editoriale di questa edizione straordinaria è affidata ad una nostra collega, amica e collaboratrice, docente di religione nella diocesi di Pavia: Elena Santagostini. Quanto ci verrà detto sta a sottolineare, che le preoccupazioni  non  sono solo dei sindacalisti, ma concretamente trovano riscontro in quel vissuto sociale e, nel nostro caso, ecclesiale che è  il mondo degli insegnanti di religione. Elena sottolinea, con assoluta delicatezza e oggettività, quello che è il pensiero di migliaia di precari, di migliaia di incaricati annuali che hanno già una storia lavorativa alle spalle. La loro voce deve essere amplificata e si deve assolutamente prestare a ascolto alle parole dei lavoratori. Sono certo e siamo certi, come Uil Scuola del coordinamento IRC, che sia importante valorizzare proprio queste iniziative e desideriamo che esse non rimangano solo realtà sporadiche. Desideriamo che la voce inascoltata degli insegnanti abbia diritto di condivisione non solo emotiva, ma fattiva e che porti concretamente alla risoluzione della problematica.   Coordinatore Nazionale UIL Scuola IRC
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PROGRAMMI DI ESAMI a cura di G. Esposito  
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La recente firma dell'intesa fra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e la Ministra dell’Istruzione, che prevede un concorso ordinario per l’immissione in ruolo degli Insegnanti di Religione, rappresenta fonte di grande preoccupazione per docenti che da anni svolgono con impegno ed entusiasmo il loro lavoro, avendo da tempo indirizzato su tale strada la loro esistenza e facendo della professione una vera e propria vocazione di vita. L’art. 1 bis della Legge 159/2019 non rappresenta affatto una soddisfazione per gli insegnanti di religione cattolica che speravano finalmente di ricevere un trattamento giusto (o meglio speravamo essendo io stessa nella condizione di incaricato annuale). L’1 bis è giunto dopo 16 anni di silenzio, anni in cui agli insegnanti di religione cattolica non è mai stato riservato un percorso adeguato di accesso ai ruoli dello Stato, come invece è stato fatto per i docenti di altre discipline. Vari sono i motivi che hanno generato questa situazione di stallo divenuta ormai intollerabile, soprattutto da parte dei troppi incaricati annuali che ogni giorno dispiegano, malgrado tutto, energie e professionalità e che sono ormai ben inseriti in un contesto scolastico di cui rappresentano preziosa risorsa e contributo fondamentale per la formazione dei ragazzi, futuri cittadini della nostra società. La situazione sembra inspiegabile alla luce della legge 186/2003 che imponeva allo Stato, in materia di reclutamento del personale docente di Religione Cattolica, di bandire ogni tre anni un Concorso per l’immissione in ruolo dei posti resi vacanti sull’organico del 70%. Così purtroppo non è stato, la situazione si è aggravata progressivamente per migliaia di docenti, madri e padri di famiglia, a cui non è mai stata offerta la possibilità di sistemare degnamente la condizione lavorativa. Sembra paradossale e umiliante dover, ancora oggi, recriminare un diritto così a lungo negato e scontrarsi ora anche con l’approvazione di un concorso ordinario, congeniato in modo da tradursi addirittura in rischio concreto di perdita del lavoro. L’assunzione del mese di agosto di 472 docenti, idonei concorsuali del 2004, è parsa una piccola luce di speranza per chi attende giustizia da 16 anni, ma tale bagliore presto si è affievolito, quasi spento, negando la possibilità di graduale assunzione nel tempo ai restanti idonei del 2004.
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EDITORIALE
di ELENA SANTAGOSTINI docente nella scuola primaria
NON VOGLIAMO PRIVILEGI, MA PARI DIGNITA' E OPPORTUNITA'


Una piccola fiamma che si è tradotta più in un contentino che in una vera risoluzione dell’ormai annosa questione “idonei concorsuali 2004”.Un concorso ordinario comporterebbe degli scavalcamenti o addirittura l'esclusione di chi è ormai ben incluso in un concreto tessuto scolastico, con grave danno non solo per i docenti, ma anche per gli stessi allievi che, si ricorda, per più dell'80% continuano ad avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica. Gli insegnanti di Religione Cattolica sono convinti di essere parte integrante della Chiesa e hanno, di conseguenza, sempre agito in totale comunione con i propri Vescovi. Questi ultimi infatti hanno sempre sostenuto i loro docenti, anche presso i direttori regionali, rassicurandoli più volte, sia pubblicamente, sia privatamente, circa la loro ferma intenzione di non escludere nessuno dell'insegnamento e di mantenere, per quanto possibile, la continuità nella sede. Il recente avallo ad un concorso ordinario selettivo da parte della Conferenza Episcopale Italiana, però, induce a constatare con rammarico che, a livello nazionale, questi insegnanti che hanno fedelmente servito per anni lo Stato e la Chiesa, non siano altrettanto degnamente considerati. Tale discrasia è fonte di ambiguità e di ulteriore preoccupazione, sentendosi i docenti tutelati dai loro pastori, ma non altrettanto dai firmatari dell’Intesa. Nonostante tali accorati sentimenti, gli Insegnanti di Religione continuano a confidare nel giusto operato della Chiesa alla quale appartengono con fervore e speranza e sono certi si possa giungere ad una soluzione equa e dignitosa per chi tanto si è speso professionalmente e umanamente. Come luce, brilla solitaria, la voce di Mons. Sanguineti che, con coraggio, ha difeso la dignità umana e professionale degli insegnanti di religione e a cui immediatamente gli stessi si sono stretti con ammirazione e gratitudine ritrovando il lui il volto materno della Chiesa. Analogamente si attendono altre voci, di Ordinari diocesani e direttori irc.Continua a pagina 10
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di PASQUALE NASCENTI docente nella scuola primaria
Il punto 4 dell’Intesa sottoscritta il 14 dicembre 2020 tra la Ministra dell’Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana tocca un punto nodale, direi essenziale, dell’IRC: l’idoneità diocesana. Nell’Intesa leggiamo: “Tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.”   Per aiutarci a comprendere meglio questo articoletto occorre distinguere il certificato di idoneità, richiesto per partecipare al concorso, dal decreto di idoneità. Anche se il contenuto dei due sarà pressoché identico il primo è un documento amministrativo, il secondo è un documento canonico.   Il Decreto di idoneità diocesana viene rilasciato dall’Ordinario del luogo, solitamente attraverso il Responsabile dell’Ufficio IRC, ed attesta che il docente possegga il requisito dell’idoneità diocesana ai sensi del canoni 804-805 del Codice di Diritto Canonico (retta dottrina, testimonianza cristiana, abilità pedagogica) e perciò possa impartire l’IRC. Non ci sono criteri e procedure uniformi per il rilascio del Decreto di idoneità in quanto esso resta di esclusiva competenza dell’Ordinario diocesano. Per questa ragione, tale Decreto ha validità esclusivamente all’interno del territorio della diocesi che l’ha rilasciato. È prassi di alcune diocesi indicare nel Decreto di idoneità anche il grado e l’ordine di scuola per i quali il docente è idoneo. Una volta riconosciuta, l’idoneità diocesana non ha scadenza, essa è a tempo indeterminato fino al momento in cui non viene esplicitamente revocata dalla stessa autorità che l’ha concessa, attraverso un vero e proprio processo canonico, avviato soltanto quando venga accertata una grave carenza in relazione a uno dei tre requisiti canonici. È opportuno aggiungere che il mancato rilascio di un Decreto di idoneità non può essere considerato motivo per ritenere l’idoneità riconosciuta come temporanea. Infatti un docente non potrebbe mettere piede in classe neppure un giorno per impartire l’IRC se non fosse idoneo, indipendentemente dal fatto di essere in possesso di un Decreto di idoneità: il servizio comporta implicitamente la sua idoneità all’IRC. Infine, vale la pena di annotare che la mancata proposta di nomina o il non aver impartito l’IRC per un periodo di tempo non costituisce causa di decadenza dell’idoneità. Il Certificato di idoneità diocesana è, come si diceva, un documento amministrativo. Fu richiesto per la prima volta dalla Pubblica Amministrazione in occasione del concorso del 2004. Anche oggi, in vista di un eventuale bando, come era prevedibile, verrà nuovamente richiesto. La ragione della richiesta di questo Certificato è semplice. Il concorso è una procedura pubblica di carattere amministrativo con scadenze temporali ben definite.
LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ
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Poiché il Decreto di idoneità potrebbe esser stato rilasciato molto tempo addietro, lo Stato richiede un documento aggiornato che certifichi i seguenti aspetti: che il docente sia idoneo all’IRC e che l’idoneità non sia stata esplicitamente revocata. Tale Certificato dovrà essere prodotto non oltre i novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Ritengo molto probabile che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso basterà autocertificarne il possesso e soltanto successivamente, per la redazione delle graduatorie finali, sarà richiesto di esibirlo.    Infine, vale la pena di aggiungere le riflessioni che seguono, a mo’ di domanda e risposta. - Ho il Certificato di idoneità rilasciatomi dalla diocesi di Milano e da quella di Napoli: posso concorrere per entrambe le diocesi? I concorsi per docenti si svolgano su base regionale e nella domanda di partecipazione viene indicata la regione nella quale si intende concorrere; per tale ragione ritengo di escludere la possibilità di poter concorrere in più regioni. - Ho il Certificato di idoneità nella diocesi di Milano e in quella di Pavia: posso concorrere per entrambe le diocesi? Al momento non è possibile rispondere a questa domanda, soltanto un eventuale bando lo chiarirà ma vale la pena annotare che il bando del 2004 escluse esplicitamente tale possibilità; ritengo quindi altamente probabile che anche stavolta un eventuale bando escluda la possibilità di partecipare su più diocesi. - Ho il Certificato di idoneità, posso concorrere per più gradi di scuola? Siccome la L. 186/2003 istituisce due distinti ruoli per IdR, uno per il primo ciclo (infanzia e primaria) e uno per il secondo ciclo (secondaria di I e II grado) è probabile che il bando possa richiedere che in sede di presentazione della domanda vada specificato per quale dei due cicli si intenda concorrere o se si intenda concorrere per entrambi i cicli. Se così fosse, potrebbe rendersi necessario che il Certificato di idoneità specifichi il grado di scuola per cui si è idonei. Se tale specifica non fosse prevista dal bando, né esplicitamente riportata nel Certificato significa che il docente è idoneo all’IRC nelle scuole di ogni ordine e grado. Al momento, però, l’Intesa del 14 dicembre non offre nessuna chiarificazione su questo dettaglio. - L’Ufficio diocesano può rifiutarsi di rilasciare il Certificato di idoneità? La sentenza n. 6133 del 16 settembre del 2000 emessa dalla sez. VI del Consiglio di Stato ha affermato che l’idoneità è atto endoprocedimentale della nomina di intesa che resta di competenza dell’autorità statale. Il potere che determina il contenuto dell’idoneità resta quindi nell’insindacabile sfera dell’autorità ecclesiastica ma la sua certificazione, che rientra in un meccanismo statale e amministrativo quale la nomina di intesa o la partecipazione ad un concorso pubblico, non può non tener conto di un corretto uso del potere secondo criteri di ragionevolezza e non arbitrarietà, in modo che sia assicurato il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
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di MONICA BERGAMASCHI docente nella scuola secondaria
I TITOLO DI ACCESO AL CONCORSO
Il punto 3 della recente Intesa firmata dalla Ministra e dal Presidente della CEI norma i titoli di qualificazione professionale necessari per partecipare al concorso. Vengono citate due fonti normative: DPR 175 Intesa del 2012 e il DM 70 del 2020. Vale la pena ricordare che i titoli di studio che, insieme all’idoneità, sono requisito per poter insegnare Religione Cattolica, sono stati stabiliti per la prima volta dall’Intesa del 1985. Poiché, all’epoca della citata Intesa, la formazione richiesta a tutti gli insegnanti era differente in base al grado scolastico, anche per gli Idr era contemplata una diversa qualificazione analoga. L’Intesa del 2012 ha voluto uniformare la preparazione richiesta agli insegnanti di religione a quella prevista per tutti gli insegnanti dello stato italiano. A questi, da tempo, occorrono, infatti, titoli universitari per  poter accedere all’insegnamento nelle scuole  di ogni ordine e grado. Come accaduto nel 1985, anche nel 2012 è stata prevista una fase transitoria quinquennale e i nuovi titoli sono stati richiesti solo dal 2017. I titoli che qualificano il profilo di formazione degli idr possono quindi essere distinti in tre periodi: - fino al 31/10/2012 (data della nuova Intesa) titoli previsti dall’Intesa del 1985; - dal 31/10/2012 al 31/08/2017 titoli previsti dall’intesa del 1985 e titoli previsti dall’Intesa del 2012; - dal 1/09/2017 titoli previsti dall’Intesa del 2012. I TITOLI PREVISTI DALL’INTESA DEL 1985 POSSEDUTI DA COLORO CHE ABBIANO PRESTATO ALMENO UN ANNO DI SERVIZIO NELL’IRC ENTRO IL 31/08/2017 SONO E RESTANO IN REGOLA PER INSEGNARE RELIGIONE E PER PARTECIPARE AL CONCORSO. Una menzione particolare va fatta per gli insegnanti di classe o di sezione della scuola primaria o dell’infanzia qualificati all’insegnamento di religione cattolica. Questi possono continuare ad essere titolari dell’Irc se lo sono stati per almeno un anno nel quinquennio 2007/2012 o se hanno rinnovato il loro titolo conseguendo un master biennale di secondo livello per l’Irc presso gli Issr approvati dalla Cei. Il DM 70/2020, norma di rango inferiore rispetto ad un DPR, non annulla l'Intesa del 2012 ma amplia l'elenco dei titoli, oltre a specificare nel dettaglio l'elenco di Facoltà e Istituti abilitati a rilasciarli. Ai sensi del punto 4.2.3 dell'Intesa del 2012, vengono concordati e aggiornati periodicamente gli elenchi delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati. L'intesa del 1985 cita tra i titoli di accesso all’Irc anche la licenza in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche. Il DM 15 luglio 1987 esplicita nell'elenco anche la licenza in diritto canonico e in Scienze ecclesiastiche orientali. Il DM 26 settembre 1996 include di nuovo tra i titoli anche la licenza in diritto canonico e in Scienze ecclesiastiche orientali. L'ultima Intesa dpr 175/2012 (punto 4.2.1) ribadisce lo stesso: "baccalaureato, licenza o dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche".


ILa lettera prot 563 del 20 luglio 2012 prevede che nei curricoli vengano inserite discipline di indirizzo indispensabili per il rilascio dell’idoneità canonica all’insegnamento della Religione Cattolica. Nel nuovo elenco DM 70/2020 le Licenze in Scienze ecclesiastiche orientali, Diritto canonico e Storia ecclesiastica non sono più considerati titoli validi poiché non presuppongono una formazione biblica e teologica equivalente al Baccalaureato in Teologia. La Nota Stellacci non cita esplicitamente questi titoli ma sembrerebbe che essi vadano trattati come i vecchi titoli e possano quindi considerarsi sanati dall’aver svolto almeno un anno di servizio entro il 2017. Da precisare infine che, mentre gli Isr erano riconosciuti dalla Cei, gli Issr sono riconosciuti dalla Santa Sede.
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Non serve solo una certificazione di idoneità, ma una presa di posizione chiara e precisa che possa ripristinare una corresponsabilità ecclesiale che si mostra in una chiesa in uscita. Purtroppo, consapevoli di essere in una situazione emergenziale senza precedenti, siamo però convinti che non può farsi attendere ulteriormente una proposta condivisa tra CEI, sindacati e Ministero dell’Istruzione, per porre fine alle preoccupazioni. I docenti con molti anni di servizio, non vogliono togliere a nessuno la possibilità di un contratto a tempo indeterminato tramite un concorso secondo quanto previsto dalla legge 186/2003, ma che sia in subordine, dunque successivo, ad un concorso straordinario non selettivo che rispetti chi ha maturato almeno tre annualità di servizio. Gli Insegnanti di Religione Cattolica vogliono essere guidati dai loro Pastori e Direttori verso un porto sicuro superando anche certi pregiudizi e chiusure. Questo porto si chiama Concorso Riservato non selettivo con una graduatoria ad esaurimento che garantisca nell’arco di un tempo accettabile l’assunzione a tempo indeterminato, così come è avvenuto per i colleghi della secondaria nel 2018 e nella infanzia e primaria nel 2019. Noi, Insegnanti di Religione Cattolica delle scuola Statale, non vogliamo privilegi, ma pari dignità e opportunità! Dignità e opportunità ad oggi, a legge vigente, ulteriormente negate!


Il punto 6 dell’Intesa, riguardo l'articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli, rimanda al testo del bando che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo dopo tre passaggi imprescindibili: il Decreto Legge milleproroghe, che prevede la modifica dell’art. 1bis legge 159/2019, acquisirà effetto di legge; dopo il parere da parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI); dopo l’informativa alle parti sindacali relativi al testo del bando di concorso, il tutto stando all’attuale impianto di volontà del legislatore. Dal quel momento ogni giorno sarà maturo per la pubblicazione del bando, che ad oggi non sappiamo se sia già pronto o ancora da scrivere. Dal momento in cui il bando passa dal MPI al CSPI, e quest’ultimo non avanza osservazioni, possono passare al massimo 30 giorni prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, il bando potrebbe essere ufficializzato non prima del mese di marzo, stando alle tempistiche standard. Altro aspetto importante presente nel numero 6 dell’Intesa è il richiamo al possesso dell'idoneità diocesana, che è condizione per l'insegnamento della religione cattolica da parte dei candidati e inoltre ha valore di abilitazione all’insegnamento della religione cattolica, così come previsto dal can. 804 paragrafo 2, motivo per il quale non sarà possibile valutare i candidati sui contenuti specifici. Ciò vuol dire che non è sufficiente possedere solo il titolo, ma è necessario anche possedere l’idoneità diocesana cardine di tutta la procedura concorsuale. Al punto 7 viene citato il programma di esame senza entrare nel dettaglio, anche qui sarà necessario attendere il testo del bando, tuttavia sulla base del citato art. 3, comma 5, della legge 186/2003 che prevede l’applicazione dell’art. 400, comma 6, del testo unico (D.Lgl. n. 297 del 16 aprile 1994 e ss. mm. ii.), è prevista la trattazione di argomenti culturali, professionali e l’accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. La legge 186 però esclude l’accertamento dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica. Inoltre, la stessa 186 rimanda all’art. 5, comma 2, che sebbene sia riferito al solo concorso svolto nel 2004, ci fornisce un ulteriore elemento: Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica. Pertanto, tutto quanto citato da questo comma sicuramente sarà oggetto di accertamento anche nel prossimo concorso. Inoltre, nell’Intesa si aggiunge anche la conoscenza delle Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica.
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di GIUSEPPE ESPOSITO docente nella scuola secondaria
ANALISI DEI PUNTI 6 E 7 DELL'INTESA TRA MPI E CEI DEL 14 DICEMBRE 2020


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In sintesi, cosa c’è da aspettarsi per iniziare a preparare il concorso: 1. Metodologie e tecniche didattiche (pedagogia, didattica e ordinamenti scolastici). 2. Legislazione scolastica 3. Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica 4. Probabile verifica della conoscenza base di una lingua comunitaria 5. Probabile verifica della conoscenza base di informatica (office e G-suite o simili) Il testo si conclude con un riferimento alle commissioni di concorso sono costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge (186/2003), tenendo conto di quanto previsto al precedente periodo. Nella legge 186 è prevista la costituzione delle commissioni presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, a questi si aggiungono due membri individuati tra docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità. Ai tempi della 186 non esistevano docenti di IRC di ruolo, pertanto, la legge prevedeva che costoro fossero titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Però oggi l’Intesa integra il testo della 186 inserendo l’inciso: tenendo conto di quanto previsto al precedente periodo, ossia l’accertamento della conoscenza delle Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica. Per cui possiamo dedurre che in questo concorso i due membri siano docenti di IRC a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità. Allo stato attuale non sappiamo se il MPI istituirà commissioni separate nei due settori formativi (infanzia-primaria e secondaria) oppure un’unica commissione con un membro appartenente al primo settore e l’altro al secondo.
Se vuoi farti buono, pratica queste tre cose e tutto andrà bene: allegria, studio, pietà. È questo il grande programma, il quale praticando, tu potrai vivere felice, e fare molto bene all’anima tua.
(Don Bosco)
AVVISO AI LETTORI. Il punto 1, riguardo la normativa non è altro che una riprosizione della Legge 186/2003 e della legge 159/2029. Il punto 5 è stato ampiamente spiegato nel supplemento di Agorà IRC di dicembre.


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