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Dalla lettura della definizione del significato di “Assemblea Sindaca-le” che troviamo in numerosi ma-nuali di Diritto Sindacale, di riviste specialistiche ed enciclopedie, sembrerebbe che, effettivamente, il diritto di assemblea sia un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori.
Invero, “ Più nello specifico, l’as-semblea è un diritto sindacale, che sancisce il diritto di tutti i lavoratori a riunirsi, nel luogo ove prestano la loro opera, per trattare un ordine del giorno prestabilito e vertente su materie di interesse sindacale e del lavoro.”; ( Wikilabour – Il dizio-nario dei diritti del lavoratore).
Ed ancora, parte della dottrina, così definisce la nozione di “Assemblea Sindacale”:<< L’As-semblea sindacale è il diritto di tutti i lavoratori di riunirsi, assiste-re e partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro in idonei locali concordati con la parte dato-riale, per complessive dieci ore pro capite per ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribu-zione……..>>.
A ben vedere, tale definizione tro-va pieno ancoraggio nella Carta Costituzionale.
Nella parte prima “Diritti e doveri dei cittadini”, art. 2 “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti invio-labili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”; art. 18 comma 1, viene sancito che: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai sin-goli dalla legge penale»; art. 39 “ L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere impo-sto altro obbligo se non la loro re-gistrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanci-scano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati regi-strati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitaria-mente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle cate-gorie alle quali il contratto si riferi-sce».
Non sembra esservi dubbio: La libertà di assemblea sindacale rien-tra tra quei diritti sindacali la cui titolarità fa capo ad ogni lavorato-re.
Lo scenario muta, laddove dalla lettura delle norme costituzionali, si passa all’analisi del quadro giuri-dico di riferimento, rappresentato dalla normativa primaria e secon-daria che disciplina il diritto di as-semblea sindacale.
Punto di riferimento normativo per trattare la materia sul diritto di Assemblea è l’art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sinda-cale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collo-camento”, cosiddetto, Statuto dei lavoratori” : I lavoratori hanno di-ritto di riunirsi, nella unità produtti-va in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché’ durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali ver-rà corrisposta la normale retribu-zione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazio-ne collettiva Le riunioni – che pos-sono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiun-
tamente, dalle rappresentanze sin-dacali aziendali nell’unità produtti-va, con ordine del giorno su mate-rie di interesse sindacale e del lavo-ro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni pos-sono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale azienda-le. Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti col-lettivi di lavoro, anche aziendali.>>.
Il diritto di assemblea, così come configurato dall’ art. 20 S.L. indivi-dua e differenzia due posizioni sog-gettive: il diritto di partecipare all’assemblea che appartiene ad ogni singolo lavoratore e il potere di indire assemblea che è attribuito alle
rappresentanze
sindacali
aziendali, r.s.a/ r.s.u. che potevano essere costituite a iniziativa dei lavoratori, ma nell’ambito «delle associazioni aderenti alle confede-razioni maggiormente rappresen-tative sul piano nazionale».
Con l’art. 19 dello Statuto dei Lavo-ratori, nella formulazione origina-ria, viene introdotto il concetto di “ confederazione
maggiormente
rappresentativa”.
In via di estrema sintesi si può dire: il diritto di assemblea appartiene al singolo lavoratore che, però, non può esercitarlo ne singolarmente ne attraverso un’associazione sin-dacale che non abbia i requisiti di “ sindacato maggiormente rappre-sentativo”.
A seguito della modifica dell’art. 19 S.L., seguita all’esito del referen-dum popolare del 1995, scompare il riferimento alle “ confederazioni maggiormente
rappresentative”
L’Assemblea Sindacale: un diritto per tutti i
lavoratori?
di Ginevra Piccirillo
Docente nella scuola Secondaria di II grado - Avvocato